Torna all'elenco Via, screening ambientale include attivitą connesse

19/06/2022

Categoria: Notizie

Ai fini della sottoposizione o meno a verifica di assoggettabilità a Via di un impianto produttivo, la superficie complessiva da considerare comprende anche le attività connesse.Lo ha chiarito il Ministero della transizione ecologica nella risposta ad istanza di interpello 13 giugno 2022, prot. n. 73982 su richiesta della Regione Campania. L'allegato IV alla Parte II del Dlgs 152/2006 (progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Via regionale) include alla tipologia 1e) gli impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari.

La Regione chiedeva come calcolare la superficie complessiva al fine di includere un impianto tra quelli sottoposti obbligatoriamente allo screening ambientale. Secondo il Dicastero ambientale, poiché la piscicoltura intensiva può essere condotta sia a terra che in mare, le modalità per l'individuazione della superficie complessiva devono necessariamente seguire criteri omogenei ed univoci.

Pertanto il Mite ritiene che la "superficie complessiva" ai fini della verifica di assoggettabilità a Via comprende oltre alla superficie della concessione demaniale (criterio valido sia per le attività in mare che a terra) anche la superficie dedicata alle attività "connesse" come indicate al comma 2 dell'articolo 3 del Dlgs 4/2012, recante norme in materia di disciplina delle attività di pesca e acquacoltura.