12/12/2025
Categoria: Notizie
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con circolare n. 357 del 12 novembre 2025, ha stabilito che l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è incompatibile con quello di collaudatore statico sulla stessa opera. Il principio di incompatibilità, già sancito dal parere MIT n. 3687/2025, viene ora esteso anche ad altri incarichi tecnici che comportano verifiche dirette, come la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
La circolare, fondata sull’art. 116, comma 6, lett. d) del Dlgs 36/2023, evidenzia che il CSE esercita funzioni di vigilanza assimilabili a controlli, incompatibili con il ruolo di garanzia e indipendenza richiesto al collaudatore statico. Il MIT aveva già chiarito che l’attività del CSE configura una forma di alta vigilanza, incompatibile con il giudizio successivo sul medesimo manufatto.
Il CNI estende il principio anche ad attività tecniche non espressamente citate nel Codice, ma potenzialmente interferenti con la valutazione strutturale, come l’APE. Tale interpretazione, pur priva di valore vincolante, invita i professionisti a evitare cumuli di incarichi che possano compromettere l’imparzialità del collaudo. Si tratta di un orientamento prudenziale volto a tutelare trasparenza e indipendenza della funzione tecnica.
Le stazioni appaltanti sono invitate ad applicare il principio in senso estensivo, escludendo incarichi potenzialmente confliggenti. L’approccio adottato dal CNI, se recepito nella prassi, comporterà una riorganizzazione dei ruoli nei procedimenti edilizi, garantendo maggiore chiarezza nelle responsabilità professionali e nella gestione delle opere pubbliche.
