Torna all'elenco CIRCOLARE 455/XIX SESS - DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 3 DICEMBRE 2014 N. 200 - SCELTA DEL PROFESSIONISTA PER IL TIROCINIO PROFESSIONALE GUIDATO - PRECISAZIONE E INVITO ISCRITTI A REGISTRARSI COME TUTOR

12/12/2019

Categoria: Notizie

Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero è un tema disciplinato dal D. Lgs. del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, e per gli ingegneri, dal DECRETO 3 dicembre 2014, n. 200 "Regolamento recante misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere” (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/19/15G00009/sg).

Possono richiedere il riconoscimento della propria qualifica e quindi l’abilitazione ad esercitare sul territorio italiano la professione coloro i quali hanno conseguito un titolo professionale estero e/o vantano un’esperienza nella professione maturata all’estero da un congruo numero di anni. 

E’ prevista una valutazione preliminare dei titoli accademici e del curriculum esperienziale da parte della Conferenza dei Servizi del Ministero di Giustizia in cui convergono tutte le professioni.

Se i titoli accademici e il curriculum sono ritenuti sufficienti viene riconosciuta l’abilitazione, in caso contrario il candidato deve rispondere a delle misure compensative.

Le misure compensative prevedono che per ogni titolo mancante il candidato possa scegliere se svolgere  un tirocinio compensativo non superiore a tre anni (tirocinio di adattamento)  o  superare delle prove attitudinali (esami).

Il tirocinio deve essere svolto presso un libero professionista, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore ad otto anni sia alla sezione A (ingegneri con laurea specialistica) o B dell’Albo (ingegneri con laurea triennale). La lista è disponibile presso il CNI ed è aggiornata periodicamente dagli Ordini provinciali.

Si specifica che il tirocinio è incompatibile con attività da lavoro subordinato con il professionista scelto.

A conclusione del tirocinio il professionista trasmette il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento dello stesso al Consiglio dell’Ordine provinciale, che lo timbra e firma, e lo invia al Consiglio Nazionale.

La circolare  CNI 455/XIX Sess. ha chiarito che a seguito delle segnalazioni relative alla difficoltà di reperire tutor disponibili per lo svolgimento del tirocinio di adattamento, in parte dovute anche al vincolo inserito nei decreti di riconoscimento dei titoli emessi dal Ministero della Giustizia che  recano “Il tirocinio di adattamento […] si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza  del richiedente” si informa che il CNI ha provveduto a contattare lo stesso Ministero il quale si è così espresso “In considerazione delle difficoltà […] e preso atto del fatto che il luogo di residenza non è richiesto nel Regolamento in materia di misure compensative, si invita codesto CNI a informare gli Ordini locali […] che certamente il tirocinante può individuare un tutor anche al di fuori del comune di residenza, nel rispetto degli ulteriori requisiti indicati nel regolamento”.

Considerate le cricità precedentemente descritte si invitano con sollecitudine  gli iscritti interessati a inoltrare domanda di registrazione nell'elenco dei Tutor per il tirocinio di adattamento (modulistica e circolari di riferimento in allegato).


Allegato

CIRCOLARI E MODULISTICA